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Vademecum per riconoscere i cibi biotech

1) La presenza di Ogm deve essere indicata su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in particolare, tutti gli ingredienti, additivi e atomi prodotti a partire da OGM, sono assoggettati all’obbligo di etichettatura OGM che vale anche nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente modificato (esempio prodotti raffinati come olio di semi OGM);
2) Per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti l’indicazione relativa all’origine OGM deve apparire sull’etichetta attraverso la menzione «geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell’ingrediente) geneticamente modificato» (Esempio: «mais geneticamente modificato» in preparati per polenta);
3) Per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti l’indicazione dell’ingrediente deve essere completata dall’informazione sull’origine OGM (Esempio: «sciroppo di glucosio prodotto da mais geneticamente modificato»);
4) Per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di superficie inferiore a 10 cm2 l’informazione relativa all’origine OGM dovrà essere resa evidente sull’espositore o sull’imballaggio: (Esempio: «pane con farina di soia prodotta da soia geneticamente modificata»).
Il prodotto contenente o costituito da un «OGM» (esempio germogli di soia geneticamente modificati in vendita al reparto verdure o contenuti in un’insalata) deve venire presentato con indicazione apposita (Esempio: «questo prodotto contiene soia geneticamente modificata»).

Gazzetta del Mezzogiorno