Notizie

Una proposta di legge a tutela della Ristorazione italiana nel mondo

La senatrice Antonella Rebuzzi, di Forza Italia (eletta in Europa)
ha stilato una proposta di legge sulla "Tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo".
In data 26 ottobre 2006 la stessa, cofirmata da Edoardo Pollastri – senatore dell’Unione per il Sud America – (e, dal 24 ottobre scorso, Presidente di Assocamerestero n.d.r.), è stata assegnata alla Commissione Industria, Commercio e Turismo.
La proposta di legge ora inizierà il suo iter dalla sede referente e dovrà essere sottoposta ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Esteri, Bilancio, Pubblica Istruzione, Agricoltura e Questioni Regionali.
Nella presentazione del suo progetto in Aula, la Rebuzzi aveva sottolineato come "l’emigrazione e la presenza continua degli italiani all’estero hanno generato inizialmente larga diffusione di esercizi che offrivano prodotti alimentari italiani" e che, subito dopo, i nostri connazionali emigrati avvertirono l’esigenza "di avere un punto d’incontro quale sicuro riferimento dove poter attenuare la nostalgia della madrepatria, ritrovando i sapori della lontana cucina d’origine".
"Ciò – ha sottolineato la senatrice di Forza Italia – ha notevolmente contribuito alla nascita della ristorazione italiana".
Ben presto, però, "le valenze indiscusse della cucina e la sapienza dei cuochi con la loro grande volontà di emergere, avviò i ristoranti italiani a divenire templi indiscussi e prestigiosi del mangiar bene" culle della "dieta mediterranea" e promotori del meglio della produzione enogastronomica italiana.
Tale sviluppo, però, anche se di successo in ogni parte del mondo, "è avvenuto in modo scomposto, senza linee guida e schemi precisi ed organizzati e senza una vera rete formativa, ma solo con l’improvvisazione e tentativi di un certo volontariato associativo di categoria che ha espresso, nel tempo, molte lacune e limitazioni, non riuscendo a far decollare e promuovere il "sistema Italia" nel mondo". Questa mancanza di coordinamento e della collegata certificazione di "autenticità" ha fatto sì che nel mondo siano nati "molti ristoranti che offrono un prodotto che non ha nulla a che vedere con la cucina italiana".
"Attualmente – ha sottolineato la Rebuzzi – sono 65.000 circa in tutto il mondo i ristoranti che si definiscono "italiani", dei quali solo il 30% circa possono definirsi tali. Un altro 30% circa sono "all’italiana" e la restante parte è solo con "nome italiano", ovvero vere imitazioni che catturano il cliente che vuole mangiare italiano".
"Da questi presupposti – ha spiegato la senatrice che da tempo è leader del settore in particolare in Russia – è nato il progetto di un marchio di qualità "ristorante italiano", con l’obiettivo di realizzare un vero circuito gastronomico internazionale di marca italiana attraverso la quale valorizzare non solo le caratteristiche della cucina italiana, molto legata al prodotto agro-alimentare, nelle sue numerosissime articolazioni regionali e territoriali, apprezzata per il suo equilibrio dietetico e la semplicità di preparazione, ma anche, attraverso prodotti, ricette e atmosfere, quel modo di vivere tipicamente italiano che è ormai assurto a simbolo di un patrimonio culturale che concorre al successo del "marchio Italia" nel mondo.
In questo circuito il consumatore potrà trovare prodotti, ricette e stile italiani".
Per questo, ha concluso, "si rende dunque necessario ed urgente dare un impulso di tipo legislativo tale da contribuire ad aprire quel dibattito e quegli approfondimenti per giungere a certificare il "Ristorante italiano" all’estero".
Cinque gli articoli del disegno di legge che pubblichiamo integralmente di seguito:
"Art. 1.
1. La Repubblica sostiene la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane anche tramite i ristoranti italiani all’estero.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la presente legge promuove il ruolo della ristorazione italiana all’estero riconoscendole la funzione di conservazione e diffusione dei valori e delle tradizioni culturali, storiche, enogastronomiche nazionali e delle specificità del territorio.
Art. 2.
1. Ai fini della presente legge con il termine «ristorante italiano» si intende l’esercizio aperto al pubblico nel quale si somministrano, con comprovabile prevalenza e adeguata informazione al cliente, in ambienti idonei dal punto di vista igienicosanitario e del servizio, pietanze ispirate alle ricette della tradizione culinaria del territorio italiano nonché prodotti enogastronomici tipici provenienti da aziende agricole ed industriali la cui sede di produzione è sita in Italia.
Art. 3.
1. Presso il Ministero del commercio internazionale è costituito il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro del commercio internazionale e ne fanno parte rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per i beni e delle attività culturali, nonché delle regioni, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell’Istituto nazionale per il commercio estero, delle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all’estero e dell’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) predispone e coordina i programmi di attività derivanti dalle finalità di cui alla presente legge;
b) conferisce la qualifica di «ristorante italiano» per l’autenticità e l’alta qualità dei ristoranti italiani all’estero favorendone la promozione attraverso strumenti di comunicazione istituzionali;
c) promuove azioni legali nei confronti delle contraffazioni e dell’abuso delle insegne e del titolo «italiano»;
d) tutela e diffonde all’estero le cucine tipiche del territorio italiano;
e) cura il recupero, lo studio e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana realizzate con i prodotti tipici e di qualità del territorio e favorendone la diffusione e l’adozione nei ristoranti italiani nel mondo;
f) promuove accordi tra le categorie economiche per la razionalizzazione delle forniture di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale ai ristoranti italiani nel mondo;
g) favorisce la diffusione e lo sviluppo degli istituti professionali di cucina coordinando programmi ed attività didattica;
h) promuove e facilita l’attività di stage in Italia e all’estero presso i ristoranti italiani che abbiano ricevuto la qualifica di «ristorante italiano»;
i) promuove programmi di formazione ed aggiornamento dei titolari e dei collaboratori dei ristoranti italiani nel mondo anche per la lingua italiana;
l) elabora, propone e diffonde, con l’ausilio di professionisti, studi, progetti e modelli finalizzati alla creazione di locali specializzati nella promozione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano;
m) costituisce ed aggiorna, in collaborazione con le associazioni di categoria, la banca dati della ristorazione italiana all’estero.
Art. 4.
1. L’attività di promozione dei prodotti enogastronomici italiani è effettuata nei singoli Paesi esteri dai soggetti che fanno parte degli Sportelli unici all’estero, dagli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero, dall’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), dalle Camere di commercio italiane all’estero, da Sviluppo Italia Spa, nonché da altri soggetti pubblici o privati che possono aderire alla stessa attività di promozione; tale attività punterà a valorizzare i ristoranti di cui alla presente legge attraverso un coinvolgimento degli stessi.
2. Gli istituti italiani di cultura all’estero promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche nazionali anche organizzando manifestazioni nei ristoranti di cui alla presente legge.
3. Le Camere di commercio italiane all’estero promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità del territorio al fine di favorirne la diffusione e l’adozione nei ristoranti italiani nel mondo.
Art. 5.
1. È istituita la Conferenza annuale della ristorazione italiana nel mondo da tenersi in Italia.
2. In tale della Conferenza di cui al comma 1 è conferita la qualifica di "ristorante italiano" ai ristoratori ed agli operatori della ristorazione"