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Nei supermercati, il 20% dell’ortofrutta dovrà essere di provenienza locale

In Commissione agricoltura passa un emendamento verde: le regioni devono stabilire una superficie minima per la vendita di prodotti agroalimentari locali nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali. La Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha approvato un emendamento al decreto legge sulla crisi del settore che istituisce nella grande distribuzione e nei centri commerciali spazi riservati alla produzione agroalimentare nazionale.Il testo approvato è frutto di una riformulazione dell'emendamento presentato dal Gruppo dei Verdi e dagli altri gruppi di opposizione. Ecco il testo approvato (che deve essere confermato in Aula) e il commento della senatrice Loredana De Petris:
1. Al fine di migliorare l’accesso dei prodotti agricoli ai mercati locali, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita o per i centri commerciali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attivita` di vendita di prodotti agricoli e agroalimentari, la percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare da destinare esclusivamente alla vendita dei prodotti agricoli locali.
2. Nelle more dell’emanazione delle determinazioni regionali di cui al comma 1, ove non diversamente gia` definito dalle regioni stesse, la percentuale minima di cui al comma 1 e` stabilita nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale puo` essere modificata con decreto del Ministro delle attivita` produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Citta` e Autonomie locali.
3. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali di cui al comma 1, e` subordinato al rispetto dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato rispetto da parte delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell’attivita` di commercializzazione dei prodotti agricoli per un periodo da dieci a trenta giorni.
5. All’articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo e` sostituito dal seguente: « Il comune stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attivita` , nonche´ le modalita` di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura superiore al 20 per cento del totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.
“L’emendamento approvato alla Camera, che istituisce zone riservate per i prodotti agroalimentari italiani nella grande distribuzione, è un risultato di grande rilievo per gli agricoltori e i consumatori ed assicura lo spazio che meritano alle migliori produzioni tipiche del nostro Paese”.
Loredana De Petris, senatrice dei Verdi e capogruppo in Commissione Agricoltura, esprime piena soddisfazione per l’emendamento accolto dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel corso dell’esame del decreto legge sulla crisi del settore. “Con una grande distribuzione – prosegue la senatrice – sempre più nelle mani dei gruppi stranieri, era necessario assicurare l’accesso al mercato alla nostra migliore produzione alimentare ed avviare un riequilibrio dei rapporti a favore dei produttori nazionali. Puo essere la prima vera riforma del mercato agroalimentare: ora è necessario che l’aula della Camera confermi il voto e che le Regioni diano piena attuazione a questa importante opportunità”.

Fonte: Greenplanet.net