Prodotti tipici

Muğla Çam Balı 

Turchia – Il «Muğla Çam Balı» Dop è un miele di pino prodotto con la secrezione della «cocciniglia greca del pino» (Marchalina hellenica) che vive sul pino calabro (Pinus brutia).

Il «Muğla Çam Balı» Dop è commercializzato in tre forme: miele di pino in favo, miele di pino in favo di Karakovan e miele di pino filtrato. Il «Muğla Çam Balı» mantiene le stesse caratteristiche organolettiche elencate nella tabella 1 e proprietà fisico-chimiche elencate nella tabella 2 in tutte e tre le forme. La produzione del «Muğla Çam Balı» non prevede la somministrazione di mangimi.

Tutte le fasi della produzione avvengono all’interno della zona geografica delimitata.

Il confezionamento deve avvenire nella zona geografica delimitata di cui al punto 4. Tale requisito è necessario per facilitare la tracciabilità e la verifica dell’origine del miele, ridurre il rischio di miscelazione con altri mieli e garantire l’applicazione delle norme specifiche di cui al paragrafo 3.6.

Sull’imballaggio del prodotto deve figurare il logo del «Muğla Çam Balı» riportato di seguito.

La zona geografica delimitata comprende i distretti di Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteő e, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula e Yatağan nella provincia di Muğla, nell’Anatolia sud-occidentale della Turchia.

Il «Muğla Çam Balı» Dop è un miele di melata prodotto a partire dalle escrezioni della cocciniglia greca del pino (Marchalina hellenica), che si nutre della linfa di pini calabri (Pinus brutia) situati nella zona geografica delimitata. Inoltre circa il 12,03 % delle foreste di pino calabro (pari a 66 560 ettari) è infestato da questo insetto, il che garantisce una disponibilità abbondante e costante di melata. La produzione commerciale avviene tra settembre e novembre, quando le condizioni climatiche e ambientali sono più favorevoli. Il periodo di raccolta commerciale corrisponde alla finestra temporale di picco della secrezione, massimizzando la resa e la qualità.

L’originalità del «Muğla Çam Balı» Dop deriva dalle sue caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche, frutto di una combinazione unica di fattori ambientali e umani nella zona designata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

Bollettino elettronico ufficiale dell’Ufficio turco dei brevetti e dei marchi n. 35, del 15.8.2018, pag. 47.


(1)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/700/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)