La Germania deferita alla Corte di Giustizia dell’UE

La Commissione europea ha deciso di deferire la Germania alla Corte di Giustizia per non aver applicato alla denominazione “Parmigiano Reggiano” la legislazione dell’Unione sulle denominazioni di origine protette (DOP).
La Germania non garantisce infatti una protezione integrale alla DOP in questione sul suo territorio. L’uso di tale denominazione, registrata a livello dell’UE dal 1996, è riservato per legge esclusivamente ai produttori di un’area geografica italiana ben delimitata, che producono il formaggio nel rispetto dei criteri vincolanti.
Nel quadro della legislazione europea sulle indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni d’origine protette (DOP), gli Stati membri sono tenuti a tutelare i nomi registrati contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche quando sia indicata la vera origine del prodotto o ne sia tradotto il nome. Il “Parmigiano Reggiano” è registrato come denominazione protetta fin dal 1996.
Formaggi non prodotti secondo le specifiche del “Parmigiano Reggiano” continuano ad essere venduti sul territorio tedesco con il nome di “Parmesan” che, secondo la Commissione europea, costituisce una traduzione, per il tramite del francese, di “Parmigiano Reggiano” com’è dimostrabile sulla base di documenti pubblicati tra il 1516 e i giorni nostri e di altri elementi che dimostrano in modo incontrovertibile lo strettissimo legame tra le due denominazioni.
La Commissione haavviato già nell’ottobre del 2003 una procedura di infrazione, inviando alla Germania una lettera di costituzione in mora. Nella loro risposta inviata in dicembre, le autorità tedesche non si sono impegnate a conformarsi alla legislazione UE sulle IGP e sulle DOP per quanto riguarda il “Parmigiano Reggiano”.
Lo scorso mese di aprile la Commissione ha inviato alla Germania un parere motivato, invitando lo Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi entro due mesi allo stesso. Nella sua risposta la Germania ha sostenuto che “Parmesan” deve essere considerata una denominazione generica e non una traduzione di “Parmigiano Reggiano”.
La Commissione ha deciso pertanto di adire la Corte europea di giustizia.
Qualora la Corte di giustizia ritenga che vi sia stata un’infrazione al trattato, la Germania sarà tenuta ad adottare le decisioni per conformarsi a tale decisione.
Se ciò non avvenisse, la Commissione ai sensi dell’articolo 228 del trattato, ha facoltà di procedere contro lo Stato membro che non abbia preso i provvedimenti imposti dalla precedente sentenza della Corte di giustizia, inviando nuovamente a detto Stato membro una lettera di costituzione in mora e un parere motivato. Lo stesso articolo consente inoltre alla Commissione di chiedere alla Corte di comminare allo Stato membro in questione, il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Fonte: Rapid