Indicazione di origine in etichetta: cosa cambia dal 1 gennaio 2026
Correva l’anno 2017 quando il Ministero dell’Agricoltura ancora non si fregiava dell’aggiunta “e della Sovranità alimentare” e quando, con un grande atto di coraggio, l’allora Ministro Martina firmò due decreti per rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine su pasta, riso. Per evitare che l’UE si stizzisse, tali norme furono definite “sperimentali”.
Negli anni la trasparenza sulla provenienza è stata applicata a varie categorie:
Decreto 9/12/2016, origine del latte usato in tutti i prodotti lattiero-caseari Made in Italy,
Decreti 26/7/2017 sull’etichettatura obbligatoria della provenienza del grano nella pasta, e del risone nel riso,
Decreto 16/11/2017, indicazione obbligatoria d’origine del pomodoro e suoi derivati (sughi, salse etc..),
Decreto 6/08/2020 carni suine trasformate.
Poi, però qualcosa è cambiato nel silenzio generale. Il 23 Dicembre 2024 ben 3 Ministeri: Agricoltura (e della Sovranità), Imprese e Salute hanno deciso che non si può continuare a dare trasparenza ai consumatori quindi l’indicazione di origine in etichetta sparirà a partire da 1 Gennaio 2026.
Cosa significa per noi ferventi lettori di etichette? Sui prodotti convenzionali e fatte salve le indicazioni del Reg UE 1169/2011 non troveremo più l’origine di:
Riso;
Paste alimentari di grano duro, escluse quelle speciali;
Derivati del pomodoro, inclusi sughi e salse in cui il pomodoro costituisce almeno il 50% del peso netto totale;
Latte e prodotti lattiero-caseari, destinati al consumo umano;
Carni suine trasformate, comprese quelle macinate, separate meccanicamente e le preparazioni a base di carne suina.
A proteggere i consumatori ci sarà solo il Reg. UE 1169 che, in modo semplicistico prevede l’indicazione dell’origine della materia prima SOLO se si vanta il claim “prodotto in Italia” o “Made in Italy” (o altra nazione). Ecco un esempio: se una confezione di pasta (sugo, riso, etc..) vanta in etichetta la scritta “prodotto in Italia” ma l’ingrediente primario ha origini turche, allora è obbligatorio specificare “Origine della materia prima: Turchia” se rappresenta più del 50% del prodotto o è abitualmente associato alla sua denominazione.
Una “Crema spalmabile alla nocciola” deve riportare l’origine delle nocciole (ingrediente primario) perché usa la specifica indicazione di questa frutta secca o se il prodotto finito ne contiene più della metà.
Macchinoso ma non impossibile da comprendere.
Noi consumatori nel frattempo ci adattiamo ad una globalizzazione e spersonalizzazione che non vogliamo.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/12/25A00888/sg
Autrice Monia Caramma
