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In vigore la Legge sulla sicurezza alimentare

E’ stato approvato definitivamente al Senato il ddl n. 2201, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare: 208 senatori hanno votato a favore e 22 si sono astenuti, nessuno ha votato contro.

L’iter, ad iniziare dalla Camera :

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; composto in origine di 3 articoli suddivisi in 3 commi, dopo la lettura presso la Camera consta di 5 articoli suddivisi in 5 commi.
Il decreto è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l’ambito di operatività della disciplina di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 27/2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l’abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 283/1962, in materiadi sicurezza alimentare, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori.
L’articolo 1, comma 1,interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021, (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l’articolo 18 di tale provvedimento, che reca l’abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. L’articolo 18, comma 1, lett. b), disponeva, infatti, l’abrogazione dell’intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all’impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il decreto legge in esame, tramite l’integrazione dell’elenco delle norme sottratte all’abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell’ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
Nello specifico, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell’articolo 18, sottrae all’abrogazione: le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12 12-bis e 18 della legge 283/62; gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge 283/62.
Le ulteriori disposizioni sottratte all’abrogazione già nel testo originario dell’articolo 18, sono in particolari le seguenti: l’articolo 7, che consente la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti (ivi compreso l’impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito) purché siano autorizzate con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità; l’articolo 22, che ha previsto, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge n. 283 del 1962, la pubblicazione di un decreto del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, contenente l’elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. La materia è attualmente regolata dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 e successivi aggiornamenti, che specifica, oltre che le caratteristiche chimico-fisiche degli additivi, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d’uso degli stessi. Il decreto legislativo n. 27 del 2021, composto da 20 articoli e 3 allegati, dà attuazione all’articolo 12 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo all’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, recante un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare. A tal fine, il provvedimento individua le autorità deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori riguardanti: gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati; i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori, anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati; la salute animale; la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; il benessere degli animali; l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi; le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; la
produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Inoltre, il decreto legislativo n. 27 del 2021 disciplina il procedimento di adozione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), elaborato da ogni Stato Membro, con la finalità di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l’intera filiera alimentare,
nonché l’istituto della controperizia e la procedura di controversia tra le autorità competenti e gli operatori (articoli 7 e 8). Vengono inoltre egolamentate: le procedure di individuazione dei Laboratori ufficiali e le modalità di designazione dei Laboratori nazionali di riferimento; le disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato; le disposizioni in materia di alimenti addizionati di vitamine e minerali e altre sostanze ai sensi
del regolamento (CE) n. 1925/2006; le modalità dell’attività di campionamento sviluppate negli allegati. La legge n. 117 del 2019, tra i principi e criteri direttivi per l’attuazione della delega, contiene (art. 12 co. 3 lett. a)) quello dell’«abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e oordinamento e riordino di quelle residue».
L’articolo 5 della legge n. 283/62 è la base normativa per la prevenzione e la repressione penale degli illeciti alimentari, in quanto essa vieta l’impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in
cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. A tali precetti l’articolo 6 associa le sanzioni penali contravvenzionali dell’arresto fino ad un anno o
l’ammenda da euro 309 a euro 30.987, nonché, per le più gravi violazioni relative a sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione oppure che contengano residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. l’arresto da tre mesi
ad un anno, o dell’ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo, in caso di frode tossica o comunque dannosa per la salute, l’applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell’estinzione della pena per decorso del tempo. L’articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l’introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L’articolo 12-bis completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice, in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica, di disporre in sede di condanna la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
L’articolo 1-bis, introdotto presso la Camera dei Deputati, interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine
del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (art. 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (art. 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l’applicazione dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell’interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l’analisi di campioni. Le modifiche approvate in sede referente sono volte a ripristinare l’applicabilità del citato art. 223 disp.att.c.p.p., coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L’articolo 1-ter, introdotto presso la Camera dei Deputati, interviene sull’art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell’art. 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti
amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l’applicazione dell’istituto alla prima contestazione dell’illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l’adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l’elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell’illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l’adempimento alle prescrizioni), né richiede 2 l’eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall’applicazione dell’istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell’illecito tramite comunicazione al consumatore.
L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria; la rubrica dell’articolo è stata modificata presso la Camera dei Deputati: da Disposizioni finanziarie è diventata Clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 3 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni. Il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», che l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Sul testo originario del provvedimento, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso, nella seduta del 21 aprile 2021, parere favorevole.