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In Veneto, la carne è garantita dall’etichetta

“Leggi l’etichetta per conoscere ed informarti su chi garantisce la carne che mangi” è il titolo di un progetto promosso da Unicarve, l’Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto e da Adiconsum, l’Associazione Difesa Consumatori ed Ambiente e finanziato dalla Regione del Veneto con 120 mila euro.
L’iniziativa è stata presentata recentemente a Lonigo presso l’Azienda Agricola Vanzan Luigi Silvano, dall’Assessore regionale alla Sicurezza Alimentare, Tutela del Consumatore e Veterinaria Elena Donazzan, e dai presidenti di Unicarve Fabiano Barbisan, di Adiconsum Valter Rigobon , e dal responsabile della Sezione Zootecnica di Confagricoltura Luigi Andretta.
Il progetto si articola in una serie di attività, la prima delle quali prevede l’assistenza tecnica per il controllo degli allevamenti al fine di garantire la qualità e salubrità della carne, partendo dalle materie prime acquistate o prodotte in azienda e necessarie all’alimentazione dei bovini.
Previsti poi l’organizzazione e il controllo di tutte le fasi successive all’allevamento (trasporto del bovino, macellazione, sezionamento, confezionamento) per garantire la tracciabilità del prodotto e le conseguenti informazioni al consumatore. Prevista infine un’attività di informazione ed educazione alimentari rivolta in generale al consumatore, coinvolgendolo direttamente attraverso i Gruppi di Acquisto Solidali e in particolare al mondo della scuola con azioni mirate.
Si tratta, è stato precisato, del primo progetto in Italia finalizzato a coniugare le esigenze dei produttori con quelle dei consumatori, che si attua appunto con la stretta collaborazione di Unicarve e Adiconsum al fine di dare la più ampia trasparenza possibile alla tracciabilità del prodotto. E proprio questa collaborazione, ha sottolineato l’assessore Donazzan nel suo intervento, è una delle caratteristiche che ha portato la Regione a credere in questo progetto. Il Veneto – ha ricordato – è l’unica Regione in Italia ad avere concentrato in un assessorato le deleghe della tutela del consumatore e della sicurezza alimentare, a dimostrazione dell’attenzione che la giunta ha da subito riservato a questi temi.
In Veneto – ha poi aggiunto la Donazzan – la produzione di carne, con il suo 50 per cento di quella nazionale, rappresenta un settore leader, che ha saputo rinnovarsi superando momenti difficili, creando proprio un nuovo rapporto con i consumatori.
Un settore che la Regione intende in tutti i modi sostenere, promuovendo anche per la carne veneta un marchio doc.
In questo progetto – ha concluso l’assessore Donazzan – la Regione ha voluto esserci, non solo per la credibilità delle associazioni che l’hanno proposto, ma perché ritiene che il suo ruolo debba anche essere quello di garante istituzionale delle produzioni che intende sostenere.

Etichettatura:

Reg. CE 1760/2000 — D.M.30 Agosto 2000
Per etichettatura si intende l’apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell’esercizio di vendita.

La legislazione stabilisce un sistema obbligatorio di etichettatura e un sistema facoltativo.

Il sistema obbligatorio si articola con informazioni diverse in base a due periodi:
dal 1° settembre 2000 è obbligatorio riportare in etichetta

1. Macellato in Italia seguito dal N° di bollo CEE del macello (M);
2. sezionato in Italia (nel caso di intervenuto disosso)con il n° di bollo Cee del laboratorio di sezionamento ( S);
3. un codice di tracciabilità (che può essere il n° auricolare, il numero progressivo di macellazione o comunque un codice che consenta di evidenziare il nesso tra le carni ed il bovino).

Dal 1° gennaio 2002 il sistema obbligatorio stabilisce di aggiungere il Paese di nascita e i Paesi di allevamento (con la regola dei 30 gg. esempio: un Bovino è nato in Francia ed è rimasto in quello Stato più di 30 gg. dalla nascita poi è trasferito in Spagna dove ha risieduto più di 30 gg., quel bovino è stato successivamente importato in Italia dove è stato allevato per più di 30 gg. prima della macellazione: Bisogna indicare come Paesi di ingrasso FR; ES; IT. Se viene macellato prima dei 30 gg. di permanenza in Italia la sigla IT non si può mettere).

Il Ministro delle politiche agricole ha chiesto alla Unione Europea di poter anticipare queste informazioni obbligatorie dal 1° gennaio 2002 al 1° Giugno 2001.

Etichettatura facoltativa
L’operatore o l’organizzazione che intende etichettare la carne bovina con ulteriori informazioni oltre a quelle obbligatorie deve:
1. essere iscritto al registro delle imprese;
2. essere in possesso dei requisiti tecnici organizzativi previsti dal DM 30/08/2000;
3. disporre di un disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole.

L’operatore o l’organizzazione deve assicurare:
1. la capacità di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l’applicazione del disciplinare;
2. la gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli, e degli esercizi di vendita aggiornata settimanalmente e contenente tutte le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto etichettato.

L’organizzazione deve designare l’Organismo indipendente EN 45011 che effettua i controlli.

Sostanzialmente l’organizzazione fa autocontrollo, l’organismo indipendente fa i controlli e il Ministero delle Politiche Agricole fa l’attività di vigilanza.
Gli autocontrolli ed i controlli sono previsti su ogni sito interessato (allevamento, macello, punto vendita) secondo delle tabelle di significatività statistica.

L’etichettatura facoltativa è un percorso che coinvolge tutti gli anelli della filiera che la compongono: tutti devono aderire al sistema e ognuno è chiamato ad attenersi ad una specifica procedura per la parte di competenza. In pratica si può procedere alla etichettatura facoltativa delle carni solo se il bovino proviene da un allevamento aderente (verificato) viene macellato su un macello aderente ed è destinato su un punto vendita anch’esso aderente al sistema di etichettatura stabilito dall’organizzazione.
Il sistema di etichettatura facoltativa dell’organizzazione UNICARVE si basa su tre serie di etichette che partendo dalla etichetta di macellazione accompagnano il prodotto al punto Vendita:

L’etichetta tagli primari, la fascetta di etichettatura tagli anatomici e l’etichetta dati identificativi delle carni.
Il sistema prevede la diretta connessione (evidenza oggettiva) tra il codice fascetta riportato su ogni taglio anatomico e lo stesso codice fascetta riportato sull’etichetta dati identificati delle carni.

Data l’attuale legislazione quest’ultima etichetta nel caso di punto vendita tradizionale è condizione sufficiente per assolvere ad ogni obbligo.

Nel caso di punto vendita che fa il preincarto (è il caso delle vaschette confezionate nel punto vendita a libero servizio) la legge consentiva l’esposizione di questa etichetta fino al 30 settembre 2000 dal giorno dopo le informazioni devono essere riportate sulle vaschette insieme alla etichetta che solitamente riportava prezzo, quantità, tipo di prodotto ecc.). Il sistema UNICARVE prevede la fornitura a questi punti vendita della stessa etichetta dati identificativi delle carni questi però non possono esporla al consumatore ma devono utilizzarla come base per prendere le informazioni e riportarle nel loro sistema informatico.

Il Ministero con DM 22505 del 11/12/2000 ha autorizzato l’organizzazione UNICARVE a fornire le seguenti informazioni:
Paese di nascita; Paesi di allevamento; Bovino allevato in Italia per un periodo di …giorni da az. agr. (denominazione indirizzo ecc.) ; macellato in Italia + bollo CEE ; sezionato in Italia + bollo CEE , data macellazione, n° auricolare, N° prog. Macellazione, codice fascetta etichettatura tagli anatomici, data ingresso allevamento, categoria, età sesso, razza o tipo genetico, classifica commerciale, nome del taglio, peso, data spedizione della carne al punto vendita, nome del punto vendita, codice univoco del punto vendita, periodo ideale di frollatura. E’ in fase di approvazione la possibilità di riportare la razione alimentare del bovino.

Il sistema di etichettatura UNICARVE si basa su una gestione dell’intera attività completamente informatizzata attraverso una banca dati centrale.
L’allevatore invia la movimentazione dei bovini (questa insieme alla razione alimentare è oggetto di controllo) il macello interfaccia la banca dati ( inserisce i dati scaturenti dalla macellazione di quel bovino , il punto vendita di destinazione e le altre informazioni) e riceve in automatico le etichette da applicare e quelle da spedire al punto vendita di destinazione.

I bovini per essere etichettati facoltativamente dalla organizzazione UNICARVE devono essere stati allevati nelle aziende aderenti per un periodo di 4 mesi nel caso di vitelli a carne bianca e scottone e per 5 mesi nel caso delle altre categorie. Nel caso contrario il sistema non permette l’emissione di nessuna etichetta e il bovino va etichettato con la sola etichetta obbligatoria emessa dal macello.

Comunicato Ufficio Stampa
Regione Veneto