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Il Parlamento Europeo prende in esame gli alimenti di qualità Dop, Igp e Stg

Il Parlamento propone varie modifiche alla proposta di regolamento sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette. I deputati auspicano l'indicazione in etichetta del luogo di origine e di trasformazione dei prodotti e norme più chiare sull'uso di tali menzioni per i prodotti trasformati contenenti Dop e Igp. E' poi chiesto di poter registrare una gamma più ampia di prodotti e di differenziare maggiormente i loghi comunitari.
Il Parlamento si è pronunciato sulla revisione del regolamento che istituisce un regime volontario di registrazione delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari che si riferiscono a un luogo geografico: le denominazioni d'origine protette (Dop) e le indicazioni geografiche protette (Igp).
Il regime, che sta alla base della politica della qualità alimentare nell'Unione europea, riserva l'uso di tali denominazioni unicamente ai produttori di un'area geografica circoscritta che si attengono a precise metodologie di produzione definite in un disciplinare.
Questo sistema tende a valorizzare le produzioni locali tipiche al fine di promuovere lo sviluppo rurale e garantire un quadro giuridico chiaro per lottare contro le imitazioni e le usurpazioni.
La proposta della Commissione nasce dalla necessità di adeguare la normativa europea alle conclusioni di un panel dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc) chiamato in causa da Stati Uniti e Australia poiché si ritenevano discriminanti da talune disposizioni che, a loro dire, impediscono l'accesso al registro da parte di paesi non comunitari. L'esecutivo ha colto l'occasione per proporre anche la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di registrazione, per chiarire meglio la ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione stessa e per rafforzare i controlli. Adottando la relazione di Friedrich-wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verdi/ale, De), il Parlamento afferma innanzitutto che il consolidamento della politica comunitaria sulle Dop e Igp presuppone, oltre ai chiarimenti e alla semplificazione perseguiti con la proposta, la negoziazione di un registro multilaterale nel quadro dell'Omc, al fine di «garantire la durevolezza di tale politica».
I deputati, infatti, ritengono essenziale ottenere l'ampliamento della protezione internazionale delle Dop e Igp per un numero sempre maggiore di prodotti agricoli.
Aprendo il registro a denominazioni dei paesi terzi, poi, è chiesto alla Commissione di avviare campagne di promozione dentro e fuori l'Ue e di impegnarsi affinché i paesi terzi riconoscano i prodotti comunitari con denominazione d'origine e indicazione geografica.
Categorie di prodotti che possono essere registrati In linea di massima, possono essere registrati come Dop o Igp tutti i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, ad eccezione del vino che è trattato da un regolamento specifico.
Gli allegati del regolamento, inoltre, aggiungono la possibilità di registrare altri prodotti non considerati agricoli in senso stretto (come le birre o le paste alimentari) nonché alcuni prodotti non alimentari (come il sughero, la lana o i fiori e le piante ornamentali).
Tra i primi, i deputati propongono di introdurre anche l'aceto di vino, l'aceto di uve di Corinto e il vino di bacche o bevande fermentate a base di bacche, oltre al sidro e al sidro di pere. Ma anche il sale, il sale marino tradizionale e il fior di sale, i condimenti e le misture di erbe aromatiche.
Tra i secondi, al vimini in quanto tale, propongono di aggiungere anche gli oggetti fabbricati con questo materiale.

– Definizioni

I deputati colgono l'occasione per suggerire talune modifiche alle definizioni di Dop e Igp. La «denominazione d'origine», a loro parere, è il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare «e/o identificare» un prodotto agricolo o alimentare. Questo prodotto, poi, deve essere originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la sua qualità o le sue caratteristiche devono discendere essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani. Inoltre, la produzione, la trasformazione, l'elaborazione «e, se del caso, il condizionamento» del prodotto debbono avvenire in un'area geografica delimitata. Per i deputati, infatti, la denominazione non deve solo "designare" ma eventualmente anche "identificare" il prodotto. Infatti, se in alcuni casi il termine geografico subentra di fatto al nome stesso del prodotto alimentare, questo "designa" il prodotto (come nel caso del formaggio "Bra" o dell'olio d'oliva "Umbria"), tuttavia può anche accadere che il termine geografico si impiega solo accompagnato dal nome del prodotto alimentare, e quindi esso "identifica" il prodotto (come nel caso "fungo di Borgotaro" o dei "capperi di Pantelleria"). Inoltre, i deputati, prevedono la possibilità di delimitare anche l'area in cui deve avvenire il condizionamento del prodotto.
Questa operazione, ai loro occhi, rappresenta una fase produttiva con caratteristiche intrinseche e che esige un reale know how. Inoltre, costituisce un elemento importante della produzione che, ove non effettuata correttamente, può alterare il prodotto. Le operazioni di condizionamento nelle regioni di produzione permettono inoltre di limitare i rischi di frode grazie al controllo rigoroso dei prodotti condizionati.
Tali controlli offrono ai consumatori le migliori garanzie di qualità e di rintracciabilità del prodotto. Numerosissimi prodotti italiani registrati come Dop prevedono quest'obbligo.
Il Parlamento, d'altra, parte non accetta la modifica delle definizione di «indicazione geografica» proposta dalla Commissione per avvicinarla a quella utilizzata nell'accordo sulle proprietà intellettuali (Trips) siglato in ambito Omc. Ne propone, invece, un'altra molto più vicina a quella attuale. Ossia: «un’indicazione o il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare e/o ad identificare un prodotto agricolo o alimentare». Questo prodotto, poi, deve essere originario di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese. E' a questa origine geografica, inoltre, che deve essere attribuita una sua determinata qualità, la sua reputazione o qualsiasi altra caratteristica. Infine, almeno una tra le operazioni di produzione, trasformazione ed elaborazione, deve aver luogo nell'area geografica determinata.
In deroga, alla citata definizione di Dop, il regolamento consente a taluni prodotti di essere elaborati a partire di materie prime che provengono da una zona geografica più ampia di quella di trasformazione o diversa da essa, purché siano soddisfatte condizioni vincolanti.
La zona di produzione della materia prima, infatti, dev'essere delimitata e presentare condizioni particolari ed è necessario che esista un adeguato sistema di controllo.
I deputati, ampliano questa possibilità anche alle Igp e prevedono, come ulteriore condizioni, che il beneficiario della deroga indichi sull'etichetta o sull'imballaggio l'origine delle materie prime. Inoltre, facendo proprio un emendamento proposto dai Verdi, inoltre, il Parlamento chiede che, dopo un adeguato periodo transitorio non più lungo di dieci anni, tutte le misure di produzione, trasformazione e elaborazione debbano essere attuate nella zona geografica delimitata. Inoltre, quando le materie prime provengono da una zona geografica diversa oppure da una zona più ampia della zona di trasformazione, ciò può essere autorizzato purché la zona di produzione della materia prima sia delimitata, sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime ed esista un sistema di controllo adeguato. Nomi generici, conflitti con varietà vegetali e razze animali, omonimia e marchi La proposta di regolamento, come quello vigente, non consente la registrazione di indicazioni geografiche divenute generiche, di nomi di varietà vegetali o di razze animali, nonché di marchi esistenti.
Tutte queste disposizioni sono state lasciate intatte dai deputati. Per «denominazione divenuta generica» si intende il nome che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui un prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto con il tempo il nome comune che serve a qualificare un tipo di prodotto. La Commissione, anni addietro, aveva proposto una lista di questi nomi generici, ma il Consiglio non l'ha mai voluta adottare formalmente. In passato, ci sono stati tentativi a livello internazionale (Codex Alimentarius) di far dichiarare generico il Parmigiano Reggiano, nella sua accezione "parmesan". Tentativi che, giustamente, sono falliti. Per evitare di indurre i consumatori in errore, non è possibile nemmeno registrare indicazioni geografiche che corrispondono a nomi di varietà vegetali o di razze animali.
Il caso più noto, per quanto riguarda l'Italia, è quello del basilico "genovese". Una multinazionale aveva infatti registrato con questo nome una comune varietà di basilico che, ovviamente, nulla aveva a che fare con la prestigiosa spezie ligure.
La Regione Liguria, dopo lunghi negoziati con la multinazionale, era riuscita a recuperare il nome usurpatole, aprendo così la strada alla registrazione della Dop per il suo famoso basilico.
Rispetto alle attuali disposizioni, la Commissione propone l'introduzione di norme più chiare per trattare i casi di omonimia o di parziale omonimia. Infine, non è possibile registrare come Dop o Igp una denominazione che, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Disciplinari di produzione Per beneficiare di una Dop o di un'Igp, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare. La proposta di regolamento lascia pressoché immutati gli elementi che devono figurare nel disciplinare (nome, descrizione del prodotto, delimitazione della zona geografica, elementi che comprovano l'origine del prodotto, descrizione del metodo di ottenimento, strutture di controllo e etichettatura).
E' però chiarito in cosa consistono gli elementi che debbono giustificare il legame tra il prodotto e l'ambiente geografico da cui ha origine.
I deputati, d'altra parte, per quanto riguarda l'etichettatura, chiedono che siano precisate anche le condizioni di utilizzazione dei termini geografici protetti sulle etichette di prodotti elaborati, per designare i prodotti Dop o Igp utilizzati come ingredienti.
A loro parere, infatti, è necessario prevenire un riferimento abusivo all'ingrediente Igp o Dop in una denominazione di vendita, conferendo ai titolari di un'indicazione geografica un diritto di controllo sull'utilizzazione di tale nome.
I titolari devono quindi poter esigere che l'utilizzazione del nome dell'Igp o della Dop si limiti a una menzione nell'elenco degli ingredienti. Inoltre, se del caso, il disciplinare dovrà segnalare la decisione del titolare del diritto di procedere a talune operazioni di condizionamento unicamente nella zona di produzione onde garantire gli elementi che giustificano il legame del prodotto con il territorio.

-Domande di registrazione

La proposta della Commissione ha apportato diverse modifiche a questo capitolo al fine di delimitare meglio le competenze proprie e degli Stati membri e chiarire gli elementi che devono essere indicati nella domanda. Con l'esperienza è infatti emerso che il trattamento di domande incomplete e la richiesta di informazioni supplementari e integrative rendeva farraginoso tutto il sistema.
La domanda presentata alle autorità nazionali, oltre al disciplinare di produzione, dovrà includere un documento unico che sintetizza una serie di elementi essenziali.
Per evitare problemi nel corso dell'esame della domanda a livello comunitario, la proposta introduce una nuova disposizione che impone a ogni Stato membro, nel corso dell'esame preliminare, di concedere la possibilità alle parti legittimamente interessate di opporsi entro un termine ragionevole.
I deputati chiedono di limitare questa possibilità a un periodo di sei mesi dopo la pubblicazione della domanda. Alla fine della procedura, le denominazioni potranno godere di una protezione nazionale transitoria che, terminato l'esame da parte dei servizi della Commissione, sarà poi sostituita da quella comunitaria.
Il Parlamento, in proposito, reintroduce il termine massimo di sei mesi entro il quale l'Esecutivo deve esaminare la domanda e precisa che, in questa fase, i servizi della Commissione dovranno disporre anch'essi del disciplinare di produzione e non solo della scheda sintetica.
Al termine dell'esame, la Commissione dovrà pubblicare la domanda corredata dalla scheda sintetica. Per conformarsi alle decisioni del panel Omc, la proposta integra e modifica le disposizioni relative alle domande provenienti da paesi terzi. Anzitutto è stata soppressa la condizione volta a limitare questa possibilità unicamente ai Paesi in cui vigono regimi di tutela equivalenti che, tra le altre cose, prevede una protezione analoga per i prodotti Ue comunitari. Inoltre, contrariamente al passato, il richiedente del paese terzo potrà presentare la sua domanda di registrazione anche direttamente alla Commissione invece di trasmetterla obbligatoriamente attraverso le proprie autorità nazionali.
La domanda, tradotta in una lingua ufficiale dell'Ue, dovrà includere gli stessi elementi richiesti per le domande comunitarie e la prova che la denominazione è protetta nel suo paese d'origine.
I deputati, aggiungono però che qualora taluni elementi si rivelassero insufficienti, la Commissione ha il diritto di esigere dal richiedente tutte le informazioni complementari pertinenti, compresa la copia del disciplinare.

– Registrazione e opposizione

La proposta della Commissione riduce da 6 a 4 mesi il periodo concesso agli Stati membri o terzi e alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate per opporsi a una domanda di registrazione. Tuttavia, mentre i cittadini comunitari dovranno inoltrare questa opposizione attraverso le autorità nazionali, quelli dei paesi terzi potranno anche farlo direttamente alla Commissione.
Il Parlamento, respingendo questa proposta, riporta a 6 mesi questo termine. Se non giungono opposizioni o se un'eventuale opposizione non è ritenuta motivata oppure se si trova un compromesso, la Commissione procede alla registrazione della denominazione e la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale. Per i deputati, la registrazione (corredata dal disciplinare, se si tratta di une denominazione di un paese terzo) ed il registro stesso dovranno essere anche pubblicati su Internet e aggiornati periodicamente.

– Etichettatura e simboli distintivi

La proposta della Commissione rende obbligatoria, e non più facoltativa, l'indicazione sull'etichetta dei prodotti agricoli e alimentari originari della Comunità delle diciture “denominazione d’origine protetta” e “indicazione geografica protetta” o le loro rispettive abbreviazioni (“Dop” e “Igp”), nonché i simboli comunitari che sono loro associati.
I deputati concordano con questa impostazione, ma chiedono che i simboli siano distinti da codici di colori diversi. Ad oggi, infatti, l'unico elemento di differenziazione è rappresentato dalla dicitura che, tenuto conto delle dimensioni del simbolo, è spesso illeggibile.
Per quanto riguarda i prodotti dei paesi terzi, il Parlamento accoglie la possibilità offerta loro di indicare in etichetta le denominazioni ma preclude l'utilizzo dei relativi simboli comunitari. Inoltre, chiede che siano chiaramente e visibilmente indicati nell'etichettatura il luogo di origine e di trasformazione di ogni prodotto agricolo o alimentare commercializzato con una denominazione registrata.

– Controlli

Per poter funzionare, il sistema delle Dop e Igp deve poter contare su un regime di controlli affidabile in grado di garantire, soprattutto ai consumatori, che i prodotti acquistati rispettano le disposizioni dei disciplinari di produzione.
La proposta della Commissione intende rafforzare questo aspetto del regolamento che, in passato, ha creato alcuni problemi. A tal fine, pone l'obbligo generale a carico degli Stati membri di garantire anche per le Dop e le Igp un piano di controlli pluriennale come definito dal regolamento (882/2004) sui controlli ufficiali in agricoltura. Inoltre, attribuisce un potere sanzionatorio agli organismi pubblici e privati incaricati di verificare il rispetto del disciplinare.
La proposta, poi, chiarisce alcune disposizioni relative all'annullamento della registrazione in caso di infrazione alle norme del disciplinare. I deputati precisano che gli Stati membri dovrebbero istituire un organismo ufficiale incaricato del controllo e della sorveglianza del rispetto della regolamentazione comunitaria in materia di indicazioni geografiche.
Ai titolari, inoltre, danno la possibilità di presentare ricorsi all'organismo di controllo nazionale interessato al fine di chiedergli di intervenire per proteggere la loro denominazione registrata. L'idea sarebbe, in sostanza, di istituire una rete di organismi di controllo che assicuri il rispetto della regolamentazione comunitaria per garantire la coerenza e l'efficacia del sistema di protezione delle indicazioni geografiche in tutto il territorio dell'Ue.
La proposta, prevede che i costi dei controlli siano a carico degli operatori interessati. Tuttavia, il Parlamento, notando che gli organismi di controllo possono essere di vario tipo nei diversi Stati membri, ritengono che la modalità per il loro finanziamento non devono essere trattati dal regolamento, lasciando ai singoli Stati membri la facoltà di decidere che regime attuare.
In merito all'annullamento della registrazione, per i deputati, la domanda di annullamento deve essere oggetto di una consultazione delle parti interessate nello Stato membro in questione. Inoltre, per un periodo di cinque anni dall'annullamento, la denominazione protetta non può essere registrata in quanto marchio comunitario o nazionale.

– Protezione

Il regolamento prevede una tutela molto estesa delle indicazioni geografiche per evitare usurpazioni, imitazioni o anche evocazioni che possano ingannare i consumatori.
I deputati, d'altra parte, propongono di rafforzare questa tutela per contrastare il ricorso abusivo a queste denominazioni nei prodotti trasformati. Propongono quindi che, sulle etichette di questi ultimi potrà essere menzionata la dicitura del prodotto registrato unicamente se l'associazione che ha ottenuto il riconoscimento lo autorizza.

– Background

Le Dop e Igp in Italia A livello comunitario (Ue 15) sono state registrate 711 indicazioni geografiche, 412 Dop e 299 Igp.
Il comparto degli ortaggi, frutta e cereali, con 158 prodotti registrati, è quello più rappresentato. Seguono i formaggi (155 prodotti registrati), le carni fresche (101), i grassi e gli oli d'oliva (93) e le preparazioni di carni (76).
Le Specialità tradizionali garantite registrate sono invece 15, di cui 1 italiana (la mozzarella). Con 105 Dop e 48 Igp, il 21,5% del totale, l'Italia è in testa alla classifica europea dei prodotti registrati. Ulteriori 6 domande di registrazione di prodotti italiani sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sono quindi in attesa dello scadere dei termini per la presentazione di eventuali opposizioni. Ma altre decine di domande di registrazione sono state annunciate per il prossimo futuro. Gli altri Stati membri che sono ricorsi maggiormente al sistema delle Dop e Igp sono la Francia (146), la Spagna e il Portogallo (94 ognuno), la Grecia (85) e la Germania (67, di cui però 31 sono acque minerali).
Fanalini di coda sono la Finlandia (1), la Svezia (2) e la Danimarca (3). Anche per l'Italia è la categoria degli ortaggi, frutta e cereali ad essere la più cospicua, con 43 prodotti registrati. Vengono poi gli oli d'oliva (39, il 42% delle registrazioni Ue), i formaggi (31) e le preparazioni di carni (29).
Seguono, molto meno numerose, le seguenti categorie: prodotti della panetteria (3), spezie o essenze (3), aceti (2), carni e frattaglie fresche (2) e mieli (1). Secondo quanto elaborato dalla Coldiretti in base a dati Ismea Acnielsen, con 1,65 miliardi di euro e un quantitativo di 169,6 milioni di chili, i formaggi rappresentano la principale voce degli acquisti familiari di prodotti a denominazione di origine per i quali sono stati spesi complessivamente circa 2,5 miliardi di euro nel 2004.
I formaggi Dop più richiesti sulle tavole degli italiani sono, nell'ordine, il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano, la Mozzarella di bufala campana e il Gorgonzola.
Tra gli alimenti a denominazione di origine, si collocano al secondo posto i salumi, con una spesa domestica di quasi 403 milioni di euro e 23,9 milioni di chili.
In questa categoria primeggiano il prosciutto di Parma, quello di San Daniele e la mortadella di Bologna.
Lo scorso mese di gennaio si è costituita l’Associazione italiana dei Consorzi di tutela dei prodotti Dop e Igp che ha per scopo lo studio e la consulenza in materia di indicazioni geografiche. In quella occasione, il Ministro dell'Agricoltura Gianni Alemanno ha espresso viva soddisfazione, sottolineando che è la prima volta che il mondo dell’agroalimentare tipico di qualità «si compatta in maniera così forte per tutelare il settore e far sentire la propria voce a livello nazionale, comunitario ed internazionale».
Questa iniziativa – ha aggiunto il Ministro – «è sicuramente un ulteriore indice della maturità che ha raggiunto il settore dell’agroalimentare ed è un auspicio per ulteriori, futuri sviluppi di questo enorme patrimonio economico e culturale del nostro Paese».