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Home restaurant: il d.d.l. sulla sharing economy approda in Senato

Home restaurant, il ristorante in casa, attività occasionale di Sharing economy sempre piu’ diffusa, è in cerca di regole. Il disegno di legge approvato ne definisce i confini e i soggetti. Gestore, operatore cuoco e fruitore sono i soggetti, mentre il perimetro economico resta nei confini di una attività occasionale che non puo’ sconfinare nell’attività tradizionale della ristorazione e si differenzia anche dal social eating.
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il disegno di legge.
La Camera dei Deputati, nella seduta del 17 gennaio 2017, ha approvato il DDL AC-3258 recante la disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant).
Il progetto di legge, dunque, ora passa all’esame del Senato.
Il quadro normativo ora in discussione persegue la finalità della tutela dei consumatori, della leale concorrenza e della salute, favorendo comunque la sharing economy. Oltre a questi scopi, comunque, il legislatore mira a favorire e valorizzare la cultura del cibo tradizionale e di qualità.
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L’home restaurant è definito come attività “occasionale finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all’interno delle strutture medesime”.
La futura disciplina si preoccupa, poi, di fornire le definizioni dei soggetti operanti in questo peculiare settore. Sono, infatti, previste le figure del gestore, dell’operatore cuoco e dell’operatore fruitore: il primo è colui che gestisce la piattaforma digitale sulla quale viene pubblicizzata l’attività di home restaurant, l’operatore cuoco è colui che organizza l’evento enogastronomico e l’operatore fruitore è colui che partecipa a tale evento.
Sono previsti anche una serie di obblighi ai quali devono sottostare tanto il gestore quanto l’operatore cuoco. È necessario che il primo assicuri la conservazione e la tracciabilità delle informazioni che transitano sulla piattaforma, mentre il secondo deve dotarsi di idonee assicurazioni sia per la responsabilità civile derivante dall’attività di home restaurant sia per la responsabilità civile derivante dall’immobile dove tale attività è esercitata.
Un aspetto assai importante da evidenziare riguarda i pagamenti: la futura normativa, infatti, prevede che questi possano essere effettuati solo tramite le piattaforme digitali e mediante sistemi di pagamento elettronico.
Vi è poi da evidenziare come il progetto di legge sull’home restaurant abbia cura di precisare anche dei limiti al di sotto dei quali l’organizzazione di eventi enogastronomici a pagamento presso la propria abitazione non integri attività di home restaurant ma rimanga circoscritta al social eating: infatti, qualora l’utente cuoco organizzi un numero di eventi enogastronomici inferiore a 5 nel corso di un anno e a 50 pasti totali e se l’unità abitativa dove si tiene l’evento viene utilizzata nel corso dell’anno solare per un numero di volte inferiore a 5, l’attività viene definita, come preannunciato, di social eating. In questo caso non è previsto il rispetto degli obblighi formali sanciti in capo agli operatori per l’esercizio dell’home restaurant.
Dall’altro lato, però, vi sono anche dei limiti massimi da rispettare affinché l’attività svolta possa essere considerata di home restaurant e non sconfini nella vera e propria ristorazione professionale: l’utente cuoco non può superare, infatti, il limite di 500 coperti per anno solare nell’unità abitativa dove si svolge l’attività; dal punto di vista economico, invece, l’utente operatore cuoco non può percepire compensi superiori ad euro 5.000 annui.
Per poter esercitare l’attività di home restaurant, gli utenti cuochi devono anche essere in possesso di alcuni requisiti di onorabilità:
a) non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) non devono aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) non devono aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti contro l’industria e il commercio, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) non devono aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di comune pericolo mediante frode;
e) non devono aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) non devono essere sottoposti a una delle misure di prevenzione previste nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o di quelle aderenti a organizzazioni criminali di tipo mafioso, né devono essere sottoposti a misure di sicurezza;
g) non devono aver riportato alcuna condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
Inoltre, devono essere rispettate le buone pratiche di lavorazione e di igiene nonché delle misure dirette a contrastare il fenomeno dell’alcolismo. Gli immobili, invece, devono essere destinati ad uso abitativo e possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente.
Quanto sinora esposto, chiaramente, è la sintesi del quadro normativo ancora in discussione al Senato dove – potenzialmente – potrebbero essere apportate modifiche e, quindi, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera. Laddove, invece, il progetto di legge venisse approvato, l’attività di home restaurant troverà la propria disciplina normativa alla quale, finalmente, gli operatori di questo settore potranno fare affidamento.

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