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Cambiano le etichette di miele, marmellate e succhi di frutta: la direttiva breakfast è legge

Gnnaio 2026 – Più trasparenza su origine e zuccheri, nuove regole su frutta e composizione: tempi, obblighi e impatti per imprese e consumatori

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2024/1438, l’Italia dà attuazione alle nuove regole europee sulle etichette di miele, marmellate, confetture e succhi di frutta. L’obiettivo dichiarato di Bruxelles è rafforzare la trasparenza per i consumatori, contrastare le frodi alimentari e aggiornare standard ormai datati.

Per le aziende, però, si apre una fase di adeguamento tecnico e organizzativo che avrà effetti su costi, processi e tempi di immissione sul mercato.

Come cambiano le etichette del miele con le nuove Direttive Ue

La direttiva rientra nel pacchetto delle cosiddette breakfast directives, che aggiornano quattro storiche norme europee su miele, marmellate, succhi di frutta e confetture. Il testo è stato approvato nel 2024 e ora recepito a livello nazionale con la pubblicazione in GU avvenuta il 7 gennaio 2026.

Il principio guida è uno: informazioni più chiare e verificabili nelle etichette, soprattutto su origine e composizione dei prodotti. In particolare per il miele, le nuove regole prevedono che in etichetta dovranno essere indicati tutti i Paesi di origine coinvolti nella produzione.

Mentre per per i mieli miscelati sarà necessario indicare anche le percentuali di ciascuna composizione. L’indicazione generica Miscela di mieli Ue e non Ue non sarà più sufficiente.

Le imprese e gli operatori del comparto dovranno quindi ripensare le etichette tenendo conto di questi nuovi obblighi, oltre a rafforzare i sistemi di tracciabilità della materia prima lungo la filiera.

Novità per marmellate e confetture: più frutta nella ricetta

La direttiva Ud cambia le regole anche per le marmellate e le confetture, con l’innalzamento dei contenuti minimi di frutta richiesti per essere considerati tali.

In particolare. per le confetture è richiesta la presenza di almeno 450 grammi di frutta per chilo (prima era 350). Per le confetture extra, il minimo richiesto è di 500 grammi per chilo (prima era 450).

In questo modo si vuole ridurre il peso relativo degli zuccheri e aumentare così la qualità percepita del prodotto.

Succhi di frutta: nuove categorie chiarezze sugli zuccheri

Infine, per i succhi di frutta il provvedimento in GU introduce un aggiornamento atteso, in linea con le politiche europee su salute e corretta alimentazione.

La direttiva recepita dall’Italia introduce innanzitutto nuove categorie di succhi a contenuto ridotto di zuccheri, se rispettano i processi produttivi che consentono di abbassare il tenore zuccherino senza ricorrere a edulcoranti o additivi.

Accanto a questo, viene prevista la possibilità di utilizzare in etichetta la dicitura Contiene solo zuccheri naturalmente presenti, per indicare al consumatore che gli zuccheri indicati nella tabella nutrizionale derivano esclusivamente dalla frutta utilizzata e non da aggiunte successive durante la lavorazione.

Da qundo si applicano le nuove etichette

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la direttiva Ue entra formalmente nell’ordinamento italiano e diventa giuridicamente efficace dal 7 gennaio 2026. Questo passaggio rende le nuove regole vincolanti sul piano normativo, ma non significa che gli obblighi per imprese e operatori scattino da subito in modo automatico.

La stessa normativa, infatti, prevede un periodo transitorio. Il legislatore nazionale ha tempo fino al 14 giugno 2026 per completare la fase di applicazione delle nuove disposizioni, consentendo a produttori e imprese di adeguarsi gradualmente.

In questo arco temporale le aziende possono continuare a immettere sul mercato prodotti conformi alle regole precedenti, mentre sono chiamate a programmare gli interventi necessari su etichette, processi produttivi e sistemi di tracciabilità seguendo le direttive e le circolari che verranno pubblicati nei prossimi mesi.

quifinanza.it – Federica Petrucci – Editor esperta di economia e attualità

Qual è la differenza tra marmellate e confetture?

La differenza principale tra marmellate e confetture è la quantità di zucchero e la consistenza.

Marmellata: è un prodotto ottenuto dalla cottura di frutta e zucchero, con una percentuale di zucchero inferiore al 50%. La consistenza è più liquida e il sapore è più fruttato.

Confettura: è un prodotto ottenuto dalla cottura di frutta e zucchero, con una percentuale di zucchero superiore al 50%. La consistenza è più densa e il sapore è più dolce.

In Italia, la legge stabilisce che: la marmellata deve contenere almeno il 35% di frutta e non più del 50% di zucchero, mentre la confettura deve contenere almeno il 45% di frutta e più del 50% di zucchero.

Quindi, in sintesi: marmellata: più frutta, meno zucchero, consistenza più liquida. Confettura: più zucchero, meno frutta, consistenza più densa.

Solo gli agrumi si possono chiamare marmellate?

No, non solo gli agrumi si possono chiamare marmellata. In realtà, il termine “marmellata” deriva dal portoghese “marmelada”, che si riferiva originariamente a una confettura di mele cotogne.

In Italia, la legge stabilisce che il termine “marmellata” può essere utilizzato per prodotti a base di agrumi (come arance, limoni, ecc.), ma anche per altri tipi di frutta, come ad esempio: marmellata di albicocche, marmellata di pesche, marmellata di fragole

Tuttavia, per i prodotti a base di altre frutta, come ad esempio mele, pere, ecc., si utilizza più comunemente il termine “confettura”.

Quindi, in sintesi il termine marmellata: può essere utilizzata per agrumi e altre frutta, ma è più comune per gli agrumi. Confettura invece è un termine più generico che può essere utilizzato per qualsiasi tipo di frutta.