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Alcune preparazioni a base di pesce non sono soggette alle norme sull’etichettatura

I prodotti ittici trasformati, come le zuppe di pesce surgelate, i bastoncini, il baccalà con le patate, il salmone affumicato, il tonno in scatola, eccetera, non sono soggetti alle norme di etichettatura che riguardano l'obbligo di indicare l'origine del pesce (dove è stato pescato o se allevato), norme che si applicano esclusivamente ai prodotti ittici freschi, refrigerati, surgelati o congelati, purchè interi.
Lo ha precisato una nota ufficiosa del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata da "Assoittica Italia", notiziario per gli operatori della filiera ittica.
Anche i ristoranti, aggiunge la nota, non devono dichiarare l'origine del pesce, perché sono considerati
"consumatori", i quali non possono essere sanzionati.
Ma è anche molto dubbio che siano applicabili sanzioni ai venditori che non rispettano l'etichettatura di origine.
Infatti, si applica l'art. 18 del decreto legislativo n. 109/1992 (legge sull'etichettatura alimentare) che però sanziona soltanto violazioni allo stesso decreto come la mancanza di data di scadenza, della denominazione commerciale, eccetera, non la mancanza della zona di cattura del pesce o del metodo di produzione.
E' sanzionabile invece la mancanza dell'aroma di affumicatura tra gli ingredienti di un pesce affumicato: per una trota affumicata con il fuoco di legna basta la denominazione "trota affumicata", mentre se al posto del fuoco di legna è stato usato l'aroma di affumicatura occorre dichiararlo tra gli ingredienti, anche perché il consumatore ha il diritto di conoscere la differenza tra i due prodotti.
L'aroma di affumicatura e un fumo reso liquido che viene vaporizzato sul prodotto rendendolo affumicato in pochissimo tempo.
Infine la nota precisa che nei bastoncini di pesce si può indicare tra gli ingredienti il termine generico "merluzzo" o "nasello", oppure quello ancora più generico "pesce", se sono un miscuglio di varie specie.

Fonte: Unione naz.le consumatori